ACCESSO CIVICO (art 5 - commi I e IV D.L.gs 33-2013)

Data di pubblicazione: 23/03/2015

Data di ultimo aggiornamento: 07/04/2026

ADEMPIMENTI IN MERITO ACCESSO CIVICO - individuazione responsabile della trasparenza  (art 5 - commi I e IV D.L.gs 33-2013)

Secondo il d.lgs. 33/2013 (art. 5), l'obbligo previsto dalla normativa in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

La richiesta è gratuita.  Va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “titolare del potere sostitutivo” (art. 2 co. 9-bis della legge 241/1990).Nel comune di Prevalle, il responsabile per la trasparenza è il segretario comunale. Questi riveste anche la carica di titolare del potere sostitutivo.

Il segretario, per tali funzioni, non percepisce gettoni o emolumenti aggiuntivi. 

 

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