Il diritto all'accesso civico detto “generalizzato” è previsto dal art. 5 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
L'accesso generalizzato ha infatti lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (...) nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti", inscrivendosi nel contesto più ampio della massima trasparenza del rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.
Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.
Non deve essere richiesto un numero di documenti manifestatamente irragionevole – da valutare l’interesse provato con il buon andamento della pubblica amministrazione.
E’ escluso l’accesso a fronte di richieste di reperimento informazioni che non siano già in possesso della pubblica amministrazione destinataria della richiesta.
L’accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla normativa: accesso documentale ed accesso civico.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla Legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal D. Lgs. n. 33/2013, c. 1), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.