Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato

Servizio attivo

L'accesso civico generalizzato intende favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A chi è rivolto

A tutti i soggetti interessati, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Descrizione

Il diritto all'accesso civico detto “generalizzato” è previsto dal art. 5 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

L'accesso generalizzato ha infatti lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (...) nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti", inscrivendosi nel contesto più ampio della massima trasparenza del rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.

Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.

Non deve essere richiesto un numero di documenti manifestatamente irragionevole – da valutare l’interesse provato con il buon andamento della pubblica amministrazione.

E’ escluso l’accesso a fronte di richieste di reperimento informazioni che non siano già in possesso della pubblica amministrazione destinataria della richiesta.

L’accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla normativa: accesso documentale ed accesso civico.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla Legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal D. Lgs. n. 33/2013, c. 1), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

Come fare

La domanda di accesso civico generalizzato può essere inoltrata nelle seguenti modalità:

  • Procedura online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Accedi al servizio online"

Cosa serve

Un domanda NON motiva ma circostanziata e dettagliata, posta cioè in modo tale da individuare immediatamente il dato o il documento o l’informazione.

Cosa si ottiene

Il rilascio dei dati o dei documenti in formato elettronico o cartaceo gratuito, salvo il rimborso del  costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Tempi e scadenze

Il cittadino trasmettere all'ufficio detentore dei dati, delle informazioni e dei documenti una richiesta di accesso NON motivata.

L'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5-bis, c. 2, D. Lgs. 33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il mancato consenso di un controinteressato non può essere l’unico fondamento di un diniego all’accesso

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo deve concludersi con provvedimento espresso e motivatonel termine di 30 gg dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

Non è da intendersi l'istituto del silenzio - diniego.

Costi

L'accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Protocollo

Municipio di Prevalle, 11, Via Morani, Notica, Prevalle, Brescia, Lombardia, 25080, Italia

Telefono: 030603142 INT. 5
Email: protocollo@comune.prevalle.bs.it
PEC: protocollo_prevalle@pec.it

Pagina aggiornata il 29/11/2024