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L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento vuole promuovere la funzione
ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento di aria e acqua
e conservazione dei suoli) ambientale, paesaggistica e ricreativa che il verde assolve nell'ambito
urbano e periurbano.
Nel conseguimento di questa funzione, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la
conseguente preziosa attività biologica della fauna: dagli insetti utili, quali gli impollinatori (es. api,
farfalle, ecc) alle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi.
INDICE
INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 1 - Salvaguardia degli alberi e degli arbusti
Art. 2 - Nuove piantagioni
Art. 3 - Interventi di potatura degli alberi
Art. 4 - Interventi di abbattimento di alberi
Art. 5 - Interventi urgenti su alberi privati
Art. 6 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
Art. 7 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria
Art. 8 - Distanze e interventi sugli alberi e i cigli stradali
Art. 9 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati
Art. 10 - Attività di vigilanza
INTERVENTI DI TAGLIO DELLE PIANTE ARBOREE ISOLATE, DELLE SIEPI CAMPESTRI, DEI FILARI E
DELLE FASCE ALBERATE IN AMBITO AGRICOLO
Art. 11 - Prescrizioni per fasce alberate, filari e siepi campestri
Art. 12 - Sanzioni
INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Art.1 - Salvaguardia degli alberi e degli arbusti
1.1 - La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà
privata sia su quella pubblica, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.
1.2 - Su tutto il territorio comunale devono essere conservati e tutelati in particolare:
a) - gli alberi aventi diametro superiore a 0,50 m (pari a una circonferenza di 157 cm) a 1,00
m da terra (escluse le alberature in zone agricole);
b) - alberi posti in sostituzione obbligatoria a seguito di abbattimento;
c) - gli alberi che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di
particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto
dall'Amministrazione Comunale.
Art.2 Nuove piantagioni
In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegino le specie arboree autoctone o
naturalizzate (Tab.1). Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata.
Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario
la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora,
cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle
caratteristiche botaniche della specie.
Art.3 Interventi di potatura degli alberi
Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di
varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un
intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle
porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni
meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la stabilità; ovvero a quelle
strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere
piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente
circostante. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario
o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la
circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che
interferiscono con gli impianti elettrici e con i cartelli stradali così come previsto dalle vigenti
norme sulla circolazione.
3.1 - La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda
delle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della
chioma ove necessario per ridurre carichi o sollecitazioni.
3.2 - In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura
ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente
autorizzati. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero
e la regola del ramo "di ritorno". Quindi gli interventi di capitozzatura (taglio indiscriminato del
fusto, delle branche primarie o di grossi rami) di branche di circonferenza superiore a 20 cm e
l’asportazione totale di branche non secche di circonferenza superiore a 30 cm sono severamente
vietati.
3.3 - le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere
Platanus, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura
delle gemme (31 ottobre - 31 marzo). La potatura cosiddetta "verde" (eseguita cioè durante il
periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma
mediante rimozione di rami dell'anno o lesionati. La potatura di piante appartenenti al genere
Platanus potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come
stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in
Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2010: "Misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da Ceratocystis fimbriata". Tutti gli
interventi su piante di Platanus sono soggetti a specifica autorizzazione da parte
dell'Amministrazione comunale.
3.4 - E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi
intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la
struttura degli esemplari arborei, interventi in seguito indicati come "potatura straordinaria” (art.
3.2 del Regolamento). La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento,
deve contenere l’identificazione del tipo di intervento che si intende eseguire in caso di singoli
rami: pericolanti, sporgenti su proprietà altrui, di intralcio a viabilità o utenze pubbliche (per gli
altri casi è prevista una relazione botanica e fitosanitaria). La richiesta deve essere inoltrata in
forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:
- relazione botanica e fitosanitaria, redatta da dottore agronomo o forestale, perito agrario,
agrotecnico iscritto all’albo professionale (non necessaria in caso di interventi su singoli rami:
pericolanti, sporgenti su proprietà altrui, di intralcio a viabilità o utenze pubbliche;
esauriente documentazione fotografica delle piante oggetto dell'autorizzazione;
- planimetria dell’area interessata dall’intervento (anche mediante estrazione da
geolocalizzazione).
3.5 - Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda viene rilasciata apposita
autorizzazione con le prescrizioni necessarie.
3.6 - La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Prevalle si effettua tenendo conto del
periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene, fatte
salve le eccezioni di cui al precedente punto 3.3 - nel periodo che va dal 31 ottobre al 31 marzo,
salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità
pubblica.
3.7 - In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir
effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli.
Art. 4 Interventi di abbattimento di alberi
4.1 - Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici, di circonferenza superiore a 0,80
m (pari a un diametro di 25 cm) a 1 m da terra, è soggetto a specifica autorizzazione da parte
dell'Amministrazione Comunale. Per gli interventi riguardanti i casi elencati all'art 1, la richiesta di
autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:
- relazione botanica e fitosanitaria redatta da dottore agronomo o forestale, perito agrario,
agrotecnico iscritto all'albo professionale; per interventi su conifere e alberi di altezza non
superiore a 10 m, il richiedente può optare una procedura semplificata che preveda che la
relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;
- esauriente documentazione fotografica;
- planimetria dell'area interessata dalla pianta da abbattere.
4.2 - Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda viene rilasciata apposita
autorizzazione con le prescrizioni necessarie.
4.3 - Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo
delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo abbattuto il richiedente dovrà
provvedere alla sua sostituzione, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie
autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico.
4.4 – In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da
frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per arboricoltura da legno e le attività
florovivaistiche. Tali impianti devono essere individuati come tali da catasto o da SIARL (Sistema
Informatico dell’Agricoltura Regione Lombardia).
Art. 5 - Interventi urgenti su alberi privati
L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di
persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata
comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita
documentazione fotografica) anche via fax o e-mail agli Uffici comunali competenti per il verde;
Art. 6 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
6.1 - Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate
e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di
avifauna.
6.2 - Gli interventi di estirpazione delle siepi, pubbliche e private, poiché rivestono particolare
interesse storico, ambientale o paesaggistico, dovranno essere preventivamente autorizzati
dall'Ufficio Tecnico, che valuterà anche le compensazioni ambientali, tese possibilmente alla
sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi
che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.
Art. 7 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria
7.1 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire,
in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle
principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare
danni al verde pubblico e/o privato. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le
misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante,
migliorandone le condizioni di vita.
7.2 - In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in
spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto
dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà con apposita ordinanza
sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle
piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
7.3 - Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste
dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
7.4 - Nelle azioni di difesa fitosanitaria allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto
obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica;
quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati
fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e
regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.
7.5 - I trattamenti contro i parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a
criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la
fauna e la flora selvatica. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba degli insetti impollinatori, tra
cui le api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbici tossici per le stesse
sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla
schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti
secrezioni nettarifere extrafiorali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante. Si
ricorda che su suolo pubblico è vietato l'utilizzo dell'erbicida Glyphosate, mentre gli altri diserbanti
utilizzati soprattutto in ambito agricoli devono essere utilizzati mantenendo una fascia di rispetto
di almeno 1m da strade, fossi irrigui anche temporanei e da siepi campestri.
7.6 - Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa
vigente
Art.8 - Distanze e interventi sugli alberi e i cigli stradali
8.1 - E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle
piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica.
8.2 - In caso di accertata necessità, rilevata dall'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale, può essere
imposto il taglio degli alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i
termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
8.3 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento riguardo le distanze di
piante dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile (art. 892): 3 m
per le piante ad alto fusto, 1.5 per gli arbusti e 0.5 per le siepi sempreverdi;
8.4 - E' fatto obbligo ai proprietari di terreni agricoli o abitazioni confinanti con strade occuparsi
della corretta gestione delle infestanti lungo i cigli stradali, onde evitare restringimenti della
carreggiata o scarsa visibilità.
Art. 9 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati
9.1 - La competenza sui “parterre” alberati è attribuita all’Ufficio Tecnico Comunale - Settore
Ambiente, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il
principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei
presenti.
9.2 - Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare
deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale
sviluppo, quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche
minimo del colletto degli alberi;
- lo spargimento entro la zona di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita
vegetale, e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo,
sostanze chimiche, acque di scarico;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate;
- la sosta veicolare.
9.3 - Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di
pavimentazioni superficiali permeabili o materiale pacciamante, previo parere acquisito
dall'Ufficio Tecnico.
Art. 10 Attività di vigilanza
10.1 - All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli
agenti di Polizia Locale..
10.2 - Le violazioni al presente regolamento possono prevedere, oltre a sanzioni pecuniarie,
l’obbligo di ripristino o l’adozione di misure di compensazione, quali nuove piantumazioni.
INTERVENTI DI TAGLIO DELLE PIANTE ARBOREE ISOLATE, DELLE SIEPI CAMPESTRI, DEI FILARI,
DELLE FASCE ALBERATE IN AMBITO AGRICOLO
Art. 11 - Prescrizione per fasce alberate, filari e siepi campestri
11.1 - Le fasce alberate, i filari e le siepi , in ambito sia urbano sia rurale, sono oggetto di tutela nel
loro complesso ed indipendentemente dalle mansioni degli alberi e degli arbusti che li
compongono (per le zone boschive si fa invece riferimento al Regolamento n. 5/2007 “Norme
Forestali Regionali” (art.11 della l.r. 27/2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio
e dell’economia forestale”).
11.2 - E' consentita la manutenzione delle formazioni vegetali, purché gli interventi siano finalizzati
a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione
andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte: in tal senso è tassativamente vietato
l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura. Inoltre è vietata l'eliminazione
della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiengo di sostanze erbicide lungo le rive dei
corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle
strade, nonchè lungo i filari e le siepi sino ad una distanza di 1 m.
11.3 - Si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile aumentare, la composizione polispecifica
delle siepi campestri: si dovranno pertanto preservare ed incentivare anche la componente
arbustiva e quella erbacea. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo
delle specie autoctone o naturalizzate.
11.4 - Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione,
come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata( 1 m
per tutte le formazioni arboree).
11.5 - I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti nel rispetto degli insetti pronubi e
mantenendo la distanza di rispetto da case, strade e fasce alberate ( 5 m per i trattamenti aerei e 1
m per quelli al terreno).
11.6 - L'esecuzione di interventi di utilizzazione è sottoposta a preventiva denuncia di taglio
(autocertificando il rispetto del presente Regolamento) da inoltrare all'Ufficio Tecnico che avrà
facoltà di dare indicazioni a riguardo, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di
maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione dell'intervento o alla
contrassegnatura delle piante da conservare, ovvere di quelle da tagliare.
11.7 - Sono vietate le estirpazioni, la devitalizzazione delle ceppaie e la bruciatura dei residui di
potatura e taglio.
11.8 - Sono consentiti:
- il taglio a ceduo semplice (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da
polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto solo
se inferiori ai 30 m, altrimenti vige l'obbligo di lasciare una matricina o pollone ogni 5 m. In
caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si può operare
una progressiva selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con
attaccatura più bassa sulla ceppaia. Il turno di taglio non può essere inferiore ai 6 anni.
- il taglio di piante singole in filare o isolate che deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico
Comunale e in caso favorevole prevedere la sostituzione con almeno 1 pianta ad alto fusto.
Per le piante aventi le caratteristiche descritte dall'art.1.2(c) bisogna rispettare quanto
stabilito dall'art.4 per essere autorizzati al taglio.
- il rimpiazzo delle ceppaie morte o deperienti, così come delle fallanze all'interno delle siepi
e dei filari, con nuove piantumazioni. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa
riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnata da interventi atti a favorire
la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante
piantumazione di congruo numero di piantine, pena la non concessione di autorizzazione al
taglio in futuro.
Il periodo in cui effettuare il taglio di ceduazione va dal 31 ottobre al 31 marzo (per il Platano: dal
1 dicembre e al 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n
330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2010: "Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da
Ceratocystis fimbriata"). Tutti gli interventi su piante di Platanus sono soggetti a specifica
autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale
11.9 - Gli interventi di asportazione di fusti schiantati sono consentiti in qualsiasi periodo
dell'anno, previa regolare denuncia di taglio.
11.10 - Il taglio di ceduazione deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia
non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve
essere effettuato in prossimità del colletto, a non più di 10 cm di altezza dal punto di inserzione
del pollone, ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere ad U o a V).
11.11 - Operazioni di posa di canalette o sistemazione di argini di rogge, seriole o Naviglio devono
prevedere obbligatoriamente nuove piantumazioni nella misura di una pianta ogni 4 metri lungo il
tratto interessato. Tale piantumazione deve essere conservata negli anni successivi.
Art. 12 - Sanzioni
12.1 - Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento
(quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti
generali) è punita, ai termini dell'art.7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti
comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25
euro ad un massimo di 500 euro. L’iter sanzionatorio è disciplinato da quanto disposto dalla Legge
24 novembre 1981 n° 689: "Modifiche al Sistema Penale".
12.2 - Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri
oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possono derivare in
conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
12.3 - In caso di danni a singoli alberi, non autorizzati, si applicano le seguenti sanzioni:
- potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza
gravi danni all'albero: da 50 euro a 150 euro cadauno;
- potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con
danneggiamento consistente: da 150 euro a 450 euro cadauno;
- abbattimento di un albero: 500 euro cadauno;
- nel caso di danneggiamento o abbattimento non autorizzato di albero tutelato ai sensi dell'art.
1.2, oltre al pagamento della sanzione è dovuto il risarcimento del danno calcolato mediante
procedimento di stima del valore ornamentale dei soggetti arborei e conseguente stima del
danno;
L'Amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il
danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di
dimensione e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le
piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile all'interno della proprietà del
contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione
Comunale.
12.4 - Nel caso di fasce o bande alberate, filari e siepi campestri (in ambito rurale) protette dal
presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi
precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata, su
indicazione del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata
perduta.
12.5 - Il divieto alla combustione in loco di residui vegetali forestali e agricoli è disciplinata dalla
delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevede una sanzione pecuniaria da 100 a 600
euro, oltre al relativo smaltimento documentato.
12.6 – Le restanti contravvenzioni al Regolamento non previste nel presente articolo sono
assoggettate al pagamento di una sanzione di 100 euro, salvo quanto stabilito da leggi regionali o
nazionali.
12.7 - L'Amministrazione Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al
presente articolo, può imporre l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore
corrispondente agli alberi danneggiati (pubblici o privati). In caso di mancata ottemperanza si
provvederà comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla nuova piantumazione a cura
dell’Amministrazione Comunale e a spese dell’interessato.
Tab.1 - Elenco delle specie autoctone
Nome italiano Nome scientifico
Gelso nero Morus nigra
Gelso bianco Morus alba
Noce Juglas regia
Farnia Quercus robur
Bagolaro Celtis australis
Olmo campestre Ulmus minor
Acero campestre Acer campestre
Acero di monte Acer pseudoplatanus
Acero riccio Acer platanoides
Carpino bianco Carpinus betulus
Frassino maggiore Fraxinus excelsior
Ontano nero Alnus Glutinosa
Pioppo nero Popolus nigra
Pioppo bianco Popolus alba
Tiglio nostrale Tilia platyphylos
Tiglio selvatico Tilia cordata
Ciliegio Prunus avium
Carpino nero Ostrya carpinifolia
Robinia Robinia pseudoacacia
Platano Platanus
Faggio Fagus sylvatica
Cerro Quercus cerris
Frassino Orniello Fraxinus ornus
Melo selvatico Malus sylvestris
Mirabolano Prunus cerasifera
Roverella Quercus Pubescens
Salice bianco Salix alba
Biancospino Crataegus monogyna
Castagno Castanea sativa
Pado Prunus padus
Pagina aggiornata il 10/10/2024